N. 1188/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2267 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2267 del 2009, proposto dal Sig. V. S., rappresentato e difeso dall'avv. Dorotea Altobello, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 70;
contro
Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Miano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Acicastello prot. n. 17317 del 24 giugno 2009 di revoca parziale dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. 17/09 del 27.3.2009
e per il risarcimento
dei danni, o, in subordine, per la liquidazione di indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, in qualità di titolare di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande denominato "...omissis..." sito in Acicastello - frazione ...omissis..., in data 16.10.2008 presentava all'Amministrazione comunale istanza per la concessione di mq. 66,64 di suolo pubblico, di cui mq. 42,64 insistenti su via ...omissis..., in corrispondenza del civico n. 81 e mq. 24 su piazza ...omissis..., per la posa di tavoli e sedie per consumazione all'aperto dall'1.4.2009 al 30.9.2009. In data 27.3.2009, il Comune emetteva il richiesto provvedimento e, conseguentemente, il ricorrente provvedeva all'acquisto dei materiali e di quant'altro occorrente all'allestimento dell'area assentita e la perimetrava secondo le prescrizioni normative vigenti.
Con nota del 15.6.2009, il Comune comunicava però l'avvio del procedimento di revoca parziale dell'atto ampliativo, limitatamente all'area di mq. 24, insistente su piazza Visconti, assumendo in motivazione che poiché nel Comune esistono solo due piazze, e considerato l'afflusso turistico durate la stagione estiva, l'autorizzazione comporterebbe la diminuzione dello spazio fruibile per l'aggregazione sociale e l'uso da parte di turisti e cittadini.
Nonostante le controdeduzioni del ricorrente con tempestiva memoria, il Comune notificava il provvedimento di revoca prot. 17317/2009, senza alcun riferimento alle ragioni esposte dal ricorrente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990. Violazione del principio generale del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quinquies l. 241/1990 anche in relazione all'art. 97 cost.. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o per travisamento dei presupposti di fatto. Illegittimità per difetto assoluto di motivazione.
Eccesso di potere per violazione dei principi di tutela dell'affidamento e buona fede per difetto assoluto di motivazione.
Il ricorrente avanza domanda di risarcimento del danno ex art. 7, comma 3, l. 1034/71 e, in via subordinata, domanda di indennizzo ex art. 21 quinquies della l. 241/1990, che quantifica nella misura di euro 5.720,40 oltre interessi, pari alle spese vive occorse per l'allestimento dell'area assentita.
Resiste in giudizio il Comune intimato.
All'udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
La domanda di annullamento dell'atto impugnato non può essere accolta.
Il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione delle norme relative alla partecipazione al procedimento e, più in generale, la violazione del principio del giusto procedimento, non può trovare accoglimento.
L'assegnazione di un termine di soli 5 giorni per presentare le proprie controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione già concessa, ancorchè esiguo, non ha pregiudicato la possibilità di partecipazione del ricorrente, che di fatto ha predisposto e depositato una propria completa memoria.
E d'altro canto, se il ricorrente avesse ritenuto insufficiente il predetto termine, ben avrebbe potuto chiedere ed ottenere dalla P.A. un adeguata proroga per meglio esporre le proprie ragioni avverso il preavviso di revoca parziale della concessione de qua.
Col secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia il travisamento dei fatti, in quanto la piazza sarebbe di dimensioni ridotte e in posizione arretrata rispetto al mare, tanto da non poter pregiudicare il godimento delle bellezze panoramiche. La motivazione del provvedimento, inoltre, sarebbe insufficiente, e non mostra di tenere in considerazione le ragioni esposte dal ricorrente. Inoltre, egli sarebbe stato discriminato rispetto ai gestori di altre attività commerciali che si affacciano sulla piazza ...omissis..., che per lunga tradizione hanno potuto occupare la medesima area per analoghe attività imprenditoriali.
Osserva il Collegio che il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico riveste carattere ampiamente discrezionale; si configura come una vera e propria concessione d'uso - espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale - con la quale l'Amministrazione locale sottrae un bene pubblico all'uso comune e lo mette a disposizione di specifici soggetti (c.d. uso particolare). Pertanto, l'occupazione può essere concessa solo previo accertamento che la stessa non pregiudichi la funzione primaria o comprimaria del bene pubblico e non certo per il solo conseguimento di interessi meramente privati. Tanto è vero che le concessioni sono tutte e sempre accordate con la piena facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni, nonché di procedere alla sua sospensione, revoca o modifica, una volte che l'interesse pubblico si appalesi prevalente su quello privato.
Si afferma in giurisprudenza che il provvedimento di revoca deve essere sorretto da una sia pur minima motivazione in ordine ai mutamenti eventualmente intervenuti nella situazione di fatto, ovvero alle ragioni per cui una situazione sia pure uguale debba essere considerata e valutata in modo diverso da quanto si fece al momento iniziale del rapporto (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 novembre 2009, n. 10782).
Nella fattispecie la necessaria motivazione non è mancata, avendo il Comune addotto la necessità di riservare spazi all'uso della cittadinanza (e ciò anche a seguito di un esposto ricevuto il 17.6.2009, prot. 16624, in cui alcuni cittadini lamentavano la mancanza di spazi per lo svago dei bambini - cfr. nota del Comune del 20.11.2009 prot. SP/638 del 20.11.2009), nonché in relazione alla panoramicità della piazza, che, come si specifica nella nota sopra citata del 20.11.2011 depositata in giudizio, sebbene non sia posta sul lungomare è, tuttavia, in posizione panoramica (il che, per la verità , lo si può facilmente rilevare anche dalle mappe pubblicate nel WEB ed in particolare dalle foto satellitari della località di Acitrezza, da cui ben risulta la visione panoramica godibile dalla Piazza ...omissis... - antistante il locale del ricorrente - verso il cosiddetto "lido ...omissis..." con i suoi ben noti "scogli").
Il Comune, peraltro, chiarisce ancora in giudizio che non risultano rilasciate recentemente altre autorizzazioni per l'uso particolare della piazza (ma una sola che risale a circa 30 anni fa) e di cui il ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare la identità di situazione topico-panormica; pertanto, nessuna concreta indicazione dimostra che una discriminazione sia stata in effetti perpetrata ai danni del ricorrente mdesimo.
Infine, va rigettato il terzo motivo di ricorso col quale si lamenta la violazione dei principi di tutela dell'affidamento e della buona fede.
La delusione delle aspettative del ricorrente, ingenerate dal rilascio del provvedimento autorizzatorio, dunque, non è sufficiente di per sé a determinare l'annullamento dell'atto di revoca, avuto riguardo alla prevalenza dell'interesse pubblico e all'esiguo lasso di tempo trascorso tra il rilascio dell'autorizzazione e la notizia dell'avvio del procedimento di revoca (meno di tre mesi).
Tuttavia, la fattispecie consente l'applicazione dell'art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 che impone alla P.A. di adottare l'atto di revoca prevedendo un congruo indennizzo per il pregiudizio economico che ne deriva a carico del destinatario dell'atto (e ciò a prescindere dalla legittimità intrinseca del provvedimento, ed anche indipendentemente da ogni concreto profilo di violazione dei canoni comportamentali di correttezza, buona fede e di tutela dell'affidamento).
Ne discende che, non dovendo essere condotta alcuna indagine sulla pregiudiziale illegittimità del provvedimento amministrativo, né su profili di colpevolezza imputabili all'Amministrazione procedente, si deve soltanto dimostrare, da parte del pretendente l'indennizzo, l'oggettiva verificazione di pregiudizi economicamente apprezzabili, collegati causalmente all'emanazione dell'atto di revoca (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 03 luglio 2008, n. 6817). Inoltre, l'indennizzo va circoscritto al danno emergente, come espressamente stabilito nel comma 1 bis dall'art. 21 quinquies comma 1 bis l. 8 agosto 1990 n. 241 (Consiglio Stato, sez. V, 06 ottobre 2010, n. 7334).
Nella specie, il ricorrente adduce un danno pari ad euro 5.720, 00 (comprovato da fatture nn. 6 e 7 del 10.6.2009) per esborsi sostenuti al fine di apprestare gli arredi per lo sfruttamento commerciale dell'area.
Tuttavia, tenuto conto che parte dell'attrezzatura (sedie, tavolini, ombrelloni, banco frigo, etc.) potrà comunque essere utilizzata, visto che si tratta di revoca parziale della concessione dell'area antistante il locale, si ritiene equo determinare l'indennizzo nella misura del 50% di quanto richiesto, ovvero nella somma di euro 2.700,00.
In conclusione, va rigettata la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, mentre va accolta in parte la domanda di indennizzo avanzata dal ricorrente.
Le spese di giudizio, attesa la parziale soccombenza, si compensano tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, salvo che per la domanda relativa all'indennizzo, nei sensi di cui in motivazione.
Le spese si compensano tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Alba Paola Puliatti
IL CONSIGLIERE
Gabriella Guzzardi
Depositata in Segreteria il 12 maggio 2011